All’interno dell’ordinamento giuridico italiano le procedure concorsuali rientrano all’interno delle norme regolanti le imprese commerciali nell’ambito del diritto fallimentare. Le origini delle procedure concorsuali si dimostrano piuttosto antiche, risalenti al periodo dell’epoca romana, dove i debitori venivano ‘smembrati’ del proprio patrimonio, distribuito successivamente tra i vari creditori. Ma che cosa comprendono le procedure concorsuali e cosa prevede l’ordinamento giuridico italiano odierno a tal riguardo?

L’evoluzione storica delle procedure concorsuali

Come accennato in precedenza le procedure concorsuali, in riferimento al diritto fallimentare delle imprese, risultano una pratica presente già all’interno della civiltà antica romana. All’epoca i debitori venivano privati dei propri possedimenti economici per essere distribuiti ai vari creditori in parti uguali. In questo caso il debitore veniva ‘smembrato’, in stretta correlazione con la figura dell’honorum emptor.

Durante il periodo dell’alto Medioevo venne invece introdotta la dichiarazione d’ufficio, sotto l’influenza del diritto barbarico, integrando poche modifiche rispetto alla pratica romana ancora fortemente radicata per le procedure concorsuali. Nel periodo dell’età moderna le procedure concorsuali vennero estese ai soggetti non commercianti, mentre nell’epoca napoleonica il diritto fallimentare veniva esteso soltanto ai commercianti con un comportamento professionale scorretto.

Discipline generali delle procedure concorsuali

La legge italiana regola nello specifico diverse discipline parte delle procedure concorsuali, tra cui: il fallimento, il concordato preventivo, l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria speciale. Per aprire una procedura concorsuale ogni impresa deve presentare requisiti specifici come lo stato di insolvenza e i requisiti descritti all’interno dell’art. 1 comma 2 della legge fallimentare italiana.

Successivamente agli accertamenti necessari sui requisiti essenziali viene disciplinato il rapporto tra l’impresa insolvente e i creditori, sotto la presenza dell’autorità pubblica ed eventuali soggetti coinvolti. Secondo il diritto dell’Unione Europea il giudice può avvalersi della dichiarazione di insolvenza da parte di un’azienda soltanto se questa risulta in possesso di una seconda sede dislocata all’interno del territorio italiano, con regolare esercizio di impresa.

A regolare la procedura di insolvenza è anche il diritto dell’UE il Regolamento dell’Unione europea n. 1346 del 29 maggio 2000. Le procedure principali vengono disciplinate dallo Stato dove l’impresa detiene i propri interessi principali, escluse le imprese assicuratrici e gli enti creditizi, ma anche le imprese d’investimento a detenzione di fondi terzi. In poche parole le procedure concorsuali si rivolgono alle imprese insolventi in esecuzione forzata del recupero dei crediti. L’imprenditore può presentare un’istanza di fallimento presso il Tribunale che procederà alla dichiarazione ufficiale del fallimento dell’impresa dopo gli accertamenti necessari.

Fasi di liquidazione

Successivamente alla dichiarazione di fallimento di un’impresa, da parte del Tribunale, viene nominato un Curatore incaricato della suddivisione dei beni in possesso dell’imprenditore per i pagamenti dovuti ai propri creditori. Tale procedura viene denominata ‘procedura concorsuale di esecuzione forzata’. L’istanza di fallimento non può essere presentata da tutte le imprese ma soltanto dagli imprenditori sotto una soglia specifica di fatturato e debiti accumulati, in questo caso superiori a 500 mila euro. La dichiarazione di fallimento non può essere presentata al di sotto della soglia minima pari a 30 mila euro di debiti.