Le norme previste nell’ordinamento giuridico aumentano sempre di più e molto spesso si corre il rischio di non riuscire a trovare delle congruenze con quelle del passato. Il sistema cresce e si evolve e, con esso, anche il sistema giuridico. Per questo è importante affrontare il tema dei reati depenalizzati. Vedere cosa prevedono e quali rientrano tra essi. Partendo dal concetto che è stato proprio il Governo ad attuare la delega per richiedere l’abrogazione di reati e depenalizzazione contenuta nell’art. 2 della legge n. 67 del 2014. Il risultato finale lo si trova nell’emanazione del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n’7 e Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n’8.
Decreto depenalizzazioni: che cosa prevede?
Partendo, dunque, dal presupposto che l’elenco dei reati penali è stato ridotto e che alcuni di essi sono stati sostituiti con sanzioni pecuniarie civili, vediamo insieme quali di essi rientrano nella lista. I reati che sono stati depenalizzati sono quelli ritenuti di scarsa offensività.Quali reati sono stati depenalizzati?
Come già detto, il concetto legato alla depenalizzazione dei reati ha come scopo quello di alleggerire il carico di lavoro, sostituendo al processo penale un procedimento amministrativo, che nella maggior parte dei casi si risolve con una sanzione. Vediamo, ora alcuni reati depenalizzati, secondo il Decreto legislativo n’8 del 2016, visto che non si conosce un elenco dettagliato che li comprenda tutti:- atti osceni in luogo pubblico, inteso come la punizione per “chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni” e le pubblicazioni e gli spettacoli osceni,
- il rifiuto di prestare la propria opera che punisce “Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto, o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio” e “Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci”,
- l’abuso della credulità popolare, riferito a chiunque cerchi di mettere in subbuglio la credulità popolare con il rischio di turbarne la serenità,
- le rappresentazioni teatrali o cinematografiche e gli atti contrari alla pubblica decenza e turpiloquio.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.